Se state leggendo questo articolo, significa che la vostra azienda ha deciso di intraprendere un processo di internazionalizzazione ampliando i propri confini verso mercati esteri. Vendere all’estero è una grande opportunità di crescita economica e aziendale che richiede esperienza e specifiche conoscenze. Farsi trovare impreparati può portare a ingenti perdite sia in termini di tempo che di denaro. Oggi vi parleremo del trasporto delle merci all’estero e dei rischi che l’azienda italiana può trovarsi ad affrontare. 

Un’azienda che decide di esportare i propri prodotti all’estero non può non godere di collaborazioni con trasportatori internazionali che siano in grado di portare la merce ovunque nel mondo, nel caso in cui l’acquirente richieda la consegna presso la propria sede o in un magazzino di stoccaggio. Che il commercio avvenga in Europa o al di fuori, che sia via mare, aria o strada, le spedizioni internazionali tengono contano di sette elementi fondamentali:

  • Ritiro della merece
  • Sdoganamento all’esportazione
  • Controllo origine delle merci
  • Spedizione
  • Sdoganamento all’importazione
  • Gestione della destinazione delle merci
  • Consegna

Ovviamente tutti questi elementi non saranno uguali per ogni destinazione: ad esempio per le spedizioni oltreoceano i trasporti dipendono solamente dagli accordi Incoterms stabiliti con l’importatore/distributore, mentre i trasporti in Europa cambiano in base alla quantità dei carichi. 

Incoterms

Per regolamentare gli scambi fra diversi paesi, la Camera di Commercio Internazionale ha elaborato clausole di trasporto (incoterms) che individuano le posizioni di rischio e di costo dei contraenti, ossia i limiti in cui i rischi e costi di spedizione, trasporto e di dogana sono a carico del venditore o del compratore. Qualche esempio?

CFR (“Cost and Freight”): Il venditore sostiene le spese di trasporto della merce fino al porto di destinazione mentre il compratore si assume i rischi di perdita o di danni dal momento in cui la merce è stata consegnata a bordo della nave. Lo sdoganamento della merce all’esportazione è a carico del venditore.

CIF (“Cost, insurance and freight”): E’ previsto per il venditore l’obbligo di fornire un’assicurazione marittima contro il rischio del compratore di perdita o di danni alla merce durante il trasporto. Lo sdoganamento della merce all’esportazione è a carico del venditore.

EXW (“Ex works”): Gli obblighi del venditore terminano quando la merce è messa a disposizione del compratore nei propri locali. Salvo patto contrario, il venditore non è tenuto né a caricare né sdoganare la merce. Per questo il compratore dovrà sostenere spese e rischi di trasporto merce dai locali del venditore fino alla destinazione desiderata.

FCA (“Free carrier”): Gli obblighi del venditore terminano quando avviene la consegna della merce al vettore designato dal compratore nel luogo convenuto. Con il termine “vettore” si intende un soggetto incaricato a effettuare o fare effettuare un trasporto.

DDP (“Delivered duty paid”): Il venditore mette a disposizione del compratore la merce nel luogo convenuto del Paese di importazione sopportandone rischi e spese, compresi i dazi, le tasse e ogni altro onere necessario a poter effettuare la merce sdoganata all’importazione. 

Dietro a questa apparente semplicità, tuttavia, si possono nascondere alcuni rischi spesso sottovalutati dal venditore.

Rischi resa EXW

Il rischio maggiore in cui il venditore italiano può incorrere è il mancato ritiro della merce nel luogo indicato a causa di incomprensioni o se il compratore non istituisce correttamente il vettore. In questo caso il venditore può trovarsi nell’impossibilità di controllare l’operato e la professionalità del trasportatore, trovandosi ad avere della merce prodotto non ritirata. Inoltre, se l’esportatore non sdogana le proprie merci perde alcuni diritti verso il vettore (ad esempio il diritto di contrordine che permette di sospendere il trasporto o di modicane l’itinerario) che devono essere assunti dal compratore in virtù della stipula del contratto di trasporto. 

Può capitare anche che nel caso in cui la merce si danneggi durante il trasporto, il compratore cerchi di addebitare la colpa del danneggiamento al venditore, magari per un errato carico della merce. Spesso infatti, può capitare che sia il venditore spesso ad occuparsi di persona delle operazioni di carico della merce venduta EXW. Così facendo, però, egli si rende inadempiente alla clausola di consegna prevista dalla clausola EXW, che fissa esclusivamente in capo al compratore l’operazione di carico della merce. In tale ipotesi, scatta quindi la presunzione che il carico della merce sul mezzo del vettore non fosse del tutto idoneo per il trasporto, presunzione che può essere fatta valere anche in sede giudiziale.

Qualora la merce non giunga a destinazione, oppure vi arrivi fortemente danneggiata, per colpa del vettore scelto dal compratore, vi può essere la difficoltà di ottenere il pagamento del prezzo. E’ difficile che il compratore sia disposto a pagare la merce quando quest’ultima non sia arrivata a destinazione per colpa del vettore. In questo caso l’importatore potrebbe approfittare della perdita della merce per non pagare il venditore. Se l’esportatore non ha provveduto direttamente a sdoganare le proprie merci, potrebbe essere più difficile ottenere copia della documentazione doganale. Posto che nella resa EXW l’onere di compiere le formalità doganali grava sul compratore, può tuttavia accadere che quest’ultimo non restituisca sempre e puntualmente copia della documentazione doganale al venditore, con la conseguenza che il venditore potrebbe avere difficoltà a giustificare sia il buon esito che la correttezza dell’operazione di esportazione, con relativi rischi di contestazione e sanzioni da parte delle autorità fiscali.

Infine, nel caso in cui il pagamento sia effettuato con credito documentario, si aggiunge il rischio di mancata o erronea produzione dei documenti di pertinenza del trasportatore: l trasportatore, non incaricato dal venditore, ma dalla controparte, potrebbe non consegnare i documenti necessari, o produrre documenti discrepanti rispetto a quelli richiesti della Banca, con la conseguenza che la merce potrebbe essere bloccata presso la dogana di destino senza che il venditore possa fare nulla, mentre il compratore, nell’ipotesi di documenti non conformi, non è più tenuto a ritirare e pagare la merce.

Come evitare di incorrere in rischi?

Spesso le aziende di piccole e medie dimensioni si trovano in una posizione contrattuale inferiore rispetto al cliente estero, per cui non sono in grado di imporre la propria volontà in merito alla gestione del trasporto. Tuttavia, utilizzare la resa FCA può ridurre il rischio identificando con certezza il luogo in cui il vettore prende in carico la merce: con questa clausola, l’esportatore italiano si accolla le operazioni di carico del mezzo di trasporto, assumendosene sì i relativi rischi, riuscendo però nello stesso tempo a mantenere il controllo quantomeno sull’operazione doganale. Sarà infatti compito dell’azienda italiana individuare la dogana di confine e il doganalista presso cui il vettore dovrà recarsi per effettuare le formalità di esportazione. 

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